ROMA – Lo spettro dei lavoratori che percepiranno il bonus di 80 euro, contenuto nel decreto legge Irpef, si allarga. In una circolare applicativa l’Agenzia delle Entrate infatti ha annunciato che “anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità e i lavoratori in mobilità riceveranno gli 80 euro”. Tra le novità anche il “fatto che le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, la seconda sul bonus di 80 euro previsto dal decreto Irpef, risolve alcuni dei dubbi interpretativi sorti per l’applicazione del credito d’imposta. A partire dalla situazione per i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione, che sono in cassa integrazione o in mobilità. In questi casi il bonus è automatico. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.
Per quanto riguarda il salario di produttività, i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi. La circolare specifica poi gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.
Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno il datore di lavoro deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo dovrà poi essere posto nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
La circolare stabilisce inoltre che, con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al “Bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore, infine, non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto oramai da alcuni anni.
Il bonus di 80 euro va rapportato al periodo di lavoro effettivo ma sarà comunque riconosciuto pienamente per i lavoratori in part-time. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare per l’applicazione del credito d’imposta del decreto Irpef. “Nessuna riduzione delle detrazioni – viene spiegato – va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, quali il part-time verticale (concentrato su alcuni giorni la settimana ndr) o orizzontale (cioé per alcune ore al giorno).
Il bonus spetta inoltre anche i lavoratori “non residenti” in Italia se il reddito percepito vale ai fini imponibili per il fisco italiano. Non spetta se, in base alle convezioni contro le doppie imposizioni, non si pagano le tasse in Italia. Il “reddito complessivo” per i non residenti è quello formato dai “redditi prodotti sul territorio dello Stato italiano”.