CHIETI – Non arrivano buone notizie per i risparmiatori della Carichieti. Le norme sull’indennizzo degli obbligazionisti della banca abruzzese, oltre che delle altre tre banche Carife, Banca Etruria e Banca Marche, recentemente oggetto del salvataggio del governo seguono l’iter tracciato dalla Stabilità.
Alla fine si è tornati alla versione iniziale dell’intervento, quella che prevedeva due provvedimenti regolamentari, un decreto del ministero dell’Economia di concerto con quello della Giustizia, e un decreto della presidenza del consiglio cui affidare le procedura di arbitrato e la determinazione dei criteri di selezione della platea degli obbligazionisti. A pesare nella decisione anche l’esigenza di non appesantire troppo il testo del decreto legge esponendosi a imboscate parlamentari.
Di certo però il lavoro di questi giorni, che aveva portato alla redazione di un capo del decreto legge, non verrà cestinato. Anche perché i binari sono ormai tracciati e la gran parte dei nodi tecnici è stata sciolta. A partire dal tetto massimo che potrà essere rimborsato a ogni singolo investitore fissato a 100mila euro per ragioni di coerenza e di tenuta del sistema, visto che la medesima cifra è quella assicurata dal Fondo interbancario di garanzia.
L’accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla Legge di stabilità, con 100 milioni di disponibilità, costituisce una modalità di ristoro del pregiudizio subito per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Tuf nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
I collegi arbitrali, almeno 8, messi in campo dalla Camera arbitrale dell’Anac, dovranno poi tenere conto di una serie di elementi tra i quali l’attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della banca agli strumenti finanziari di propria emissione, o emessi dal gruppo di appartenenza, di una classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo; l’adozione di procedure per la profilatura degli investitori strutturate in modo da orientare la classificazione verso i profili più elevati; la presenza di misure di incentivazione del personale della banca con oggetto la distribuzione degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione.
Ma dovranno anche essere valutate l’adozione di politiche o prassi commerciali volte alla distribuzione preferenziale degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione e la concentrazione superiore al 20% dell’investimento in strumenti finanziari subordinati emessi dalla banca rispetto al patrimonio complessivo, rappresentato dalla liquidità e dal portafoglio in strumenti finanziari, detenuto per conto dell’investitore alla data di conclusione dell’operazione nel caso in cui il profilo dell’investitore sia, anche di fatto, riconducibile a categorie basse o medio-basse, ovvero a categorie equivalenti.
Gli obbligazionisti interessati ad accettare la strada della soluzione arbitrale, che dovrebbe concludersi con un lodo (anche se restavano dubbi su questo punto soprattutto sul versante dell’impugnabilità) sono chiamati a presentare ricorso alla Camera arbitrale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme.