ROMA – Che si possa essere d’accordo o contrari il Green Pass è ormai una realtà. Queste infatti le nuove regole in vigore dal 15 ottobre. Nelle ditte con meno di 15 impiegati è possibile temporaneamente sostituire la persona non immunizzata. L’idea dei lettori ottici ai tornelli o l’utilizzo della piattaforma informatica. Il sistema di controllo è lo stesso, ma sono diverse le sanzioni tra il settore pubblico e quello privato. Ecco le regole del decreto del governo che impone dal 15 ottobre l’obbligo di avere il green pass a tutti i lavoratori.
Uno degli interrogativi principali riguarda chi deve controllare che il lavoratore sia in regola. Il primo aspetto da chiarire è che l’onere del controllo è attribuito al datore di lavoro, o al direttore di un pubblico ufficio, ma non spetta mai al cliente, all’utente o al cittadino che usufruisce di un servizio.
Nel decreto è scritto che «i datori di lavoro della Pubblica amministrazione e del settore privato sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni». Ecco perché, entro la data di entrata in vigore del provvedimento, bisognerà stabilire le modalità di controllo della certificazione e individuare un dipendente che abbia la responsabilità degli accertamenti. Si potrà effettuare il controllo all’ingresso – come suggerito dal governo – oppure chiedere ai dipendenti di consegnare il proprio green pass in modo da poter archiviare la data di scadenza del certificato.
I lavoratori dipendenti di ditte esterne dovranno esibire i green pass al momento dell’accesso, ma saranno i loro datori di lavoro ad avere la responsabilità di controllare che siano in regola con la normativa. I sistemi anche informatici di controllo saranno indicati nelle linee guida che verranno scritte nei prossimi giorni dai ministri della Funzione Pubblica Renato Brunetta e della Salute Roberto Speranza e firmate da Draghi. Da quel che trapela, la Pa si avvarrà di una applicazione Sogei analoga a quella con cui si controllano i lavoratori della scuola.
Discorso differente a casa: se un cittadino chiama un idraulico, oppure un elettricista, per effettuare un intervento in casa, non ha il dovere di controllare se il lavoratore autonomo sia fornito di green pass. Se si tratta di un dipendente, la verifica spetta al datore di lavoro. Il cliente ha però la facoltà di chiedere il green pass e se il lavoratore ne è sprovvisto può decidere di non farlo entrare in casa. Una regola che si deve applicare anche alle colf, alle baby sitter e alle badanti.
Sulle sanzioni il principio è uguale per tutti: i dipendenti della Pubblica amministrazione e i lavoratori del settore privato che si presentano al lavoro senza la certificazione verde non prendono la retribuzione a partire dal primo giorno. Ma le procedure sono diverse.
Ne settore pubblico invece, il lavoratore che comunica di non avere il green pass o che non è in grado di esibirlo al momento di entrare nel luogo di lavoro viene considerato assente ingiustificato fino al giorno in cui si presenta con una certificazione verde in corso di validità. Dopo cinque giorni di assenza a causa della mancanza di green pass, il dipendente pubblico incorre nella sospensione del rapporto di lavoro. Lo stipendio non viene però corrisposto a partire dal primo giorno di assenza.
I sindacati hanno chiesto e ottenuto una norma di tutela: il lavoratore inadempiente mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non può avere conseguenze disciplinari. La posizione del lavoratore invece si aggrava se viene sorpreso sul luogo di lavoro senza la certificazione. In questo casa scatta la sanzione pecuniaria che è molto salata perché va da 600 a 1.500 euro. Questa tipologia di violazione delle nuove regole impone l’applicazione delle «conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza». Per il datore di lavoro che non effettua i controlli la sanzione va da 400 a 1.000 euro.
Nel settore privato le regole di base sono le stesse dei dipendenti pubblici. Il personale che comunicherà di non avere il green pass o che non sarà in grado di esibirlo all’accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del certificato verde. Per i lavoratori privati non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che siano entrati in ufficio, azienda o altra sede violando l’obbligo di green pass. Per il datore di lavoro che non effettua i controlli la sanzione va da 400 a 1.000 euro. La regola vale anche per i cittadini che impiegano presso la propria abitazione personale non in regola. Per le aziende con meno di 15 dipendenti il governo ha previsto una disciplina che consente al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificazione verde fino a quando non si mette in regola.