SAN VITO CHIETINO – Una competenza di esclusiva spettanza dello Stato. Quindi la Regione Abruzzo non aveva il potere di istruire il Parco perché è di fatto una riserva marina. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza numero 36 depositata il 15 febbraio scorso, dichiarando illegittima la legge regionale del 2015 che istituisce il Parco naturale regionale della Costa dei Trabocchi.
L’area protetta era stata individuata su sei miglia marine tra il confine nord del comune di San Vito Chietino e il confine sud del Comune di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti. Una legge approvata all’unanimità. La legge 38, per intenderci quella regionale che porta le firme di Pietrucci, Monticelli e Mazzocca, è stata impugnata nel dicembre 2015 dal governo Renzi che sosteneva, appunto, l’invasione nella materia di esclusiva competenza statale da parte della Regione Abruzzo (in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione).
La Consulta, dopo due anni, ha dato ragione al Governo. La Regione non si è costituita in giudizio a difesa della legittimità della sua legge. Nella sentenza pubblicata ieri pomeriggio si conferma che se da un lato quello della Costa dei Trabocchi viene definito Parco naturale regionale, nei fatti si tratta di una Riserva marina.
La perimetrazione del Parco naturale, scrive la Corte, “comprende esclusivamente un tratto di mare”. Ben altra cosa è un parco naturale regionale che, viene ricordato, “deve essere costituito da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici”, e deve avere “rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali”.