
L’AQUILA – La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3 della Legge della Regione Abruzzo (n.1 del 10 gennaio 2012) con il quale si era istituito uno stanziamento di 200 mila euro per i rimborsi ai cittadini affetti da patologie oncologiche. Lo ha reso noto lo stesso commissario ad acta per la Sanita’, Gianni Chiodi. “E’ una sentenza che ci aspettavamo nella durezza dell’esito – ha dichiarato Chiodi – ciononostante riteniamo giuste le richieste dei malati e a quelle abbiamo cercato di dare una risposta, nella massima sede istituzionale, per ripristinare il sostegno economico ai cittadini che necessitano di trattamenti nelle strutture sanitarie. Continueremo a cercare soluzioni”.
La sentenza stigmatizza la Legge regionale del 10 gennaio 2012 nel punto in cui “disattende l’Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009”. Infatti, la norma riconosce una “provvidenza economica che comporta l’assunzione di oneri aggiuntivi per prestazioni sanitarie, garantendo, conseguentemente, ai residenti della Regione Abruzzo livelli di assistenza ulteriori rispetto ai quelli stabiliti a livello nazionale”. In questo modo, prosegue la sentenza, “la norma eccede le competenze regionali e si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposto dal Piano di rientro che non consente l’erogazione di prestazioni economiche ulteriori rispetto a quelle elencate dallo stesso”.
“Il messaggio della sentenza – aggiunge ancora Chiodi – si rivolge a tutti, purtroppo anche a quei comitati che in questi giorni, nelle province abruzzesi, stanno raccogliendo firme per chiedere il ripristino degli aiuti economici. Sul piano dei bisogni e della giustezza del problema sostengo la loro iniziativa e non ho nessuna difficolta’ a firmare con loro, non sono la controparte, ma li invito anche ad evitare macabre tentazioni strumentali su argomenti che coinvolgono non soltanto la salute ma anche il privato familiare e che sono puntellate da rigori normativi e contabili”.
“Oggi come Regione – ha proseguito Chiodi – commentando la sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato il sussidio ai malati oncologici previsto da una norma della Regione Abruzzo – veniamo posti nell’impossibilita’ di assicurare lo stato sociale ai nostri cittadini. Due leggi regionali – ha proseguito Chiodi – hanno ripristinato i benefici in favore dei malati oncologici ma anche dei pazienti trapiantati. Entrambe sono state impugnate dal Governo, nonostante le risorse utilizzabili per i rimborsi non derivassero dalla fiscalita’ destinata ad assicurate il rispetto del piano di rientro”. “Continuero’ a lavorare per far uscire l’Abruzzo dal commissariamento e dal Piano di rientro – ha aggiunto il Commissario – e, quindi, dai vincoli conseguenti, ma nel frattempo, con i tecnici regionali, cerchero’ di individuare anche altre possibilita’ per dare un sostegno ai malati oncologici e nefropatici che contano su questo piccolo aiuto economico”.
Per ristabilire il sussidio ai malati oncologici il Consiglio regionale approvo’ la legge regionale che prevedeva uno stanziamento di 200 mila euro a favore dei malati oncologici. Il Governo ha impugnato tale legge regionale e con sentenza n. 104 del 29 maggio 2013 ne ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale. Nel 2011 e nel 2012, erano state varate due leggi regionali di finanziamento e parziale ripristino dei benefici in favore dei malati oncologici (per il 2011, la L.R. 9.11.2011, n. 39 – per il 2012, la L.R. 33 del 17.07.2012), entrambe impugnate dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale nonostante prevedessero un finanziamento a carico del bilancio proprio; la prima legge e’ stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con decisione n.102/2012, mentre la seconda e’ stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104 del 29 maggio 2013. La legge 39/2011 all’art. 35 prevedeva il finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati e la seconda la 33/2012 all’art. 3 stabiliva che la Regione avrebbe corrisposto ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, un rimborso cosi’ come stabilito dalla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6.