PESCARA – Sulla fusione dei Comuni di Pescara,Montesilvano e Spoltore interviene il prof. Romano Orru’, docente ordinario di Diritto Costituzionale e coordinatore del gruppo di lavoro sulla Nuova Pescara per conto della Presidenza della Regione Abruzzo.
In avvio – scrive in una nota – sembra quanto mai opportuno fissare due punti fondamentali, che devono essere tenuti presenti costantemente in relazione a tutto il dibattito su tempi e modi della fusione. In primo luogo, il caso dell’istituzione del Comune di Nuova Pescara e’ un unicum a livello nazionale. In secondo luogo, detta istituzione avviene necessariamente in esito a un processo che, tanto realisticamente quanto responsabilmente, non si puo’ immaginare possa essere portato a realizzazione in un batter di ciglio e/o per effetto di un semplice tratto di penna. La gradualita’ deve essere, per tanto, uno dei principali tratti distintivi di un razionale processo di fusione. Gradualita’ che comunque non puo’ tralasciare di segnare risultati positivi immediati in relazione all’esercizio congiunto di funzioni e di erogazione condivisa dei servizi da parte dei tre Comuni coinvolti”.
Il professore spiega che “nell’elaborare le due proposte, oltre che degli indirizzi del Presidente, abbiamo voluto tenere conto di tutte le posizioni presenti nel dibattito pubblico, poiche’ il mandato del Presidente D’Alfonso e’ stato quello di mettere in condizione il Consiglio regionale di avere di fronte a se’ lo spettro di tutte le posizioni possibili, per poterle esaminare e approfondire liberamente. Entrambe le proposte prevedono la fusione con decorrenza dal primo gennaio 2019. Non risponde al vero, dunque, affermare che siamo di fronte ad un’elusione del risultato del referendum. Si tratta invece di una fusione (necessariamente) differita, che le norme e la giurisprudenza consentono, e che trova conferma nelle esperienze di altre realta’.
A ben considerare, il lasso di tempo effettivo per la realizzazione delle attivita’ strumentali alla fusione, nell’ipotesi massima della prima proposta, e’ di poco superiore ai due anni: dal momento dell’approvazione consiliare e dell’entrata in vigore della legge regionale (prevedibilmente, e auspicabilmente, nella primavera-estate 2016) alla fine del 2018”.
“Si tratta – sostiene Orru’ – di un tempo assolutamente ragionevole, tenendo conto che non ci sono precedenti in Italia nella storia recente di fusioni di Comuni con queste dimensioni, e che le stesse normative nazionali sono state immaginate e scritte per processi di fusione relativi a piccoli comuni con poche migliaia di abitanti o a volte solo alcune centinaia. Data la complessita’ dei problemi sul tavolo, legati in particolare (ma non solo) alla necessita’ di “far convergere” grandi strutture amministrative gia’ esistenti, e atteso inoltre il vincolo previsto nelle proposte di legge di procedere immediatamente alla condivisione dell’esercizio di attivita’ e servizi qualificanti, esso appare piu’ che congruo. Irragionevole e’ invece pensare che una fusione di questo genere di tre Comuni di medie e grandi dimensioni, che coinvolge una popolazione complessiva di circa 200mila abitanti, possa avvenire in poche settimane o mesi.
In ogni caso, nelle proposte e’ contemplata anche la possibilita’ di anticipare la data di istituzione, nell’eventualita’ che sul cronoprogramma si marciasse piu’ rapidamente del previsto. Se, come non par dubbio, nel caso di specie la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore rappresenta un problema complesso – evidenzia il docente – e’ altrettanto evidente che per giungere alla sua soluzione si richiedano procedure articolate. A fronte di cio’, nei disegni di legge vengono individuati con estrema precisione soggetti, competenze e tempi. Il cronoprogramma e’ molto dettagliato, cosi’ come chiare sono le responsabilita’ per l’attuazione dello stesso.
L’Unione dei comuni, non a caso, nella proposta di legge e’ a carattere temporaneo e inquadrata come ‘strumentale al completamento del processo di fusione’. Ancora con riguardo a tale ipotesi, e’ bene sottolineare che la decisione della sospensione e del rinvio non e’ affidata alla discrezionalita’ della politica, ma deve avere il suo presupposto nella relazione conclusiva di fattibilita’ di un Osservatorio che e’ un organismo tecnico e non politico. Solo se tale relazione conclusiva di fattibilita’ di questo Osservatorio tecnico e’ negativa o parzialmente negativa il Consiglio regionale (e non i Comuni, si badi bene) puo’ decidere la sospensione (temporanea e sempre a condizione che si costituisca l’Unione dei comuni)”.