SAN SALVO – Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la decisione della Commissione sulla partecipazione del gruppo Pilkington a un cartello del vetro destinato al settore auto, confermando cosi’ la multa di 357 milioni di euro inflitta al gruppo, presente con uno stabilimento in Italia a San Salvo.
“Il 12 novembre 2008 la Commissione aveva constatato che varie imprese avevano violato il diritto della concorrenza dell’Unione europea partecipando a un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del vetro destinato al settore auto”, si legge in un comunicato del Tribunale dell’Unione europea diffuso stamani.
“L’intesa consisteva in una ripartizione della fornitura dei vetri destinati al settore auto, volta a mantenere una globale stabilita’ delle posizioni delle parti sul mercato in questione”, sottolinea la nota. La Pilkington Group si compone delle societa’ Pilkington Automotive, Pilkington Automotive Deutschland, Pilkington Holding e Pilkington Italia, con lo stabilimento di San Salvo. “Insieme, costituiscono uno dei piu’ importanti produttori mondiali di vetro e di elementi in vetro, in particolare nel settore automobilistico”, aggiunge la nota. Contro la decisione della Commissione il gruppo Pilkington aveva presentato ricorso al Tribunale dell’Unione europea il 28 febbraio 2013.
“In merito agli argomenti della Pilkington relativi alla natura e alla durata dell’infrazione, il Tribunale constata che la Commissione ha giustamente qualificato il comportamento dei partecipanti all’intesa come un’infrazione unica e continuata, il cui obiettivo era quello di garantire una globale stabilita’ delle quote di mercato dei partecipanti”, spiega nella nota il Tribunale, che rileva anche come la Pilkington non abbia prodotto “alcun indizio tale da dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni dei membri dell’intesa fra il 10 marzo 1998 e il 15 gennaio 1999 fosse priva di qualsiasi volonta’ anticoncorrenziale e che essa avesse preso pubblicamente le distanze dall’oggetto di tali riunioni”.
La Pilkingotn Group aveva chiesto al Tribunale l’annullamento o la riduzione in modo sostanziale dell’ammenda inflitta: ricorso respinto, perche’ “malgrado il fatto che l’ammenda sia una delle piu’ ingenti mai inflitte a un partecipante ad un’intesa, la Commissione ha rispettato i principi generali del diritto, tra cui i principi di parita’ di trattamento e di proporzionalita’”. La decisione del Tribunale potra’ essere impugnata davanti la Corte entro due mesi dalla notifica, solo per le questioni di diritto.