L’AQUILA – Una sentenza che destò scalpore. Nelle 940 pagine delle motivazioni il giudice del Tribunale dell’Aquila, Marco Billi, chiarì che non fu un “processo alla scienza”, “…pacifico che i terremoti non si possono prevedere”. “Sulla corretta analisi del rischio andava calibrata una corretta informazione”. “Invece si minimizzo’ lo sciame sismico in corso, inducendo alcune delle vittime a rimanere a casa anche dopo la prima scossa”.
La migliore indicazione sulle rassicurazioni della commissione, si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado – si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l’assessore alla Protezione civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice: “Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”. Billi sottolinea che “la rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm contesta agli imputati, ma costituisce in realta’ l’effetto prodotto dalla condotta contestata”.
Le affermazioni emerse nel corso della riunione della Commissione sui temi della prevedibilia’ dei terremoti, dei precursori sismici, dell’evoluzione dello sciame in corso, della normalita’ del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole, che costituiscono il corpo principale del capo di imputazione, hanno una indubbia valenza rassicurante. Insomma sempre secondo il giudice Billi – non e’ stato un processo alla scienza che non e’ riuscita a prevedere il terremoto del 6 aprile 2009. “Il compito degli imputati, quali membri della commissione medesima, non era certamente quello di prevedere (profetizzare) il terremoto e indicarne il mese, il giorno, l’ora e la magnitudo, ma era invece, piu’ realisticamente, quello di procedere, in conformita’ al dettato normativo, alla previsione e prevenzione del rischio”.
Quello del processo alla scienza e’ stato il piu’ discusso durante tutta la vicenda e ha generato polemiche tra le istituzioni e sui media in Italia e nel mondo. “E’, dunque, pacifico – prosegue Billi – che i terremoti non si possano prevedere, in senso deterministico, perche’ le conoscenze scientifiche (ancora) non lo consentono; ed e’ altrettanto pacifico che i terremoti, quale fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto e’ un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi motivi nessuno e’ in grado di lanciare allarmi, scientificamente fondati, circa una imminente forte scossa”.
Proprio sulla corretta analisi del rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione – continua il giudice Billi. “L’affermazione secondo cui il terremoto e’ un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile – spiega nelle motivazioni – costituisce, infatti, solo la premessa dei compiti normativamente imposti agli imputati poiche’, per quanto previsto dalla legge e per quanto richiesto dalla loro qualita’ e dalle funzioni della commissione da essi composta, il giudizio di prevedibilita’/evitabilita’, su cui si basa la responsabilita’ per colpa contestata nel capo di imputazione, non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale, bensi’ sul rischio quale giudizio di valore”.
Furono condannati in primo grado (ottobre 2012) a sei anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo e lesioni personali colpose: Franco Barberi, all’epoca presidente vicario della commissione Grandi rischi, Bernardo De Bernardinis (l’unico che e’ stato sempre presente in aula in tutte le udienze), gia’ vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile, Enzo Boschi, all’epoca presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all’Universita’ di Genova e Mauro Dolce, direttore dell’ufficio rischio sismico di Protezione civile.
Tutti in primo grado sono stati condannati in solido tra loro e con il responsabile civile (presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente del Consiglio dei ministri pro tempore), al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio nei confronti delle parti civili con una provvisionale di 7 milioni.