ROMA – La Corte europea dei diritti umani rimette in discussione la legge 40. E’ infatti stata bocciata la parte della normativa che riguarda l’impossibilità per una coppia fertile ma portatrice sana di fibrosi cistica di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni. Secondo i giudici della Corte di Strasburgo, la cui decisione diverrà definitiva entro tre mesi se nessuna delle parti farà ricorso per ottenere una revisione davanti alla Grande Camera, “il sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto degli embrioni è incoerente” in quanto allo stesso tempo un’altra legge dello Stato permette alla coppia di accedere a un aborto terapeutico in caso che il feto venga trovato affetto da fibrosi cistica. La replica del ministro Balduzzi: “La questione della compatibilità tra legge 40 e legge 194 sollevata dalla Corte di Strasburgo e un problema già noto”. E, il governo, “aspetta di leggere le motivazioni della sentenza”.
La Corte ha quindi stabilito che cosi com’è formulata la legge 40 ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare di Rosetta Costa e Walter Pavan a cui lo Stato dovrà versare 15 mila euro per danni morali e 2.500 per le spese legali sostenute. Non è la prima volta che la Corte europea si pronuncia sulla legge 40. Nel 2010 1, fu stabilito che la fecondazione eterologa non poteva essere impedita, perché sarebbe stato violato l’articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo. Articolo in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge 40 che sancisce, in Italia, il divieto di diventare genitori con l’ausilio del seme di un donatore o dell’ovocita di una donatrice.
La Corte ha rilevato l’incoerenza del sistema legislativo italiano che “da una parte priva i richiedenti dell’accesso alla diagnosi genetica pre impianto” e “d’altra parte li autorizza a una interruzione di gravidanza se il feto risulta afflitto da quella stessa patologia”. La Corte conclude che “l’ingerenza nel diritto dei richiedenti al rispetto della loro vita privata e familiare è quindi sproporzionata”. In base alle disposizioni degli articoli 43 e 44 della convenzione dei diritti dell’uomo, questa sentenza non è definitiva; entro tre mesi entrambe per parti possono chiedere il rinvio della vicenda davanti all’alta camera della corte per i diritti dell’uomo. In questo caso un collegio di 5 giudici valuterà se la vicenda meriti un esame più ampio. In questo caso l’alta camera esaminerà il caso e darà una sentenza definitiva.
E i tentativi di modifica della legge 40 sono numerosi. Nel 2005 fu sottoposta a referendum: vinse l’astensionismo e non fu raggiunto il quorum. La disciplina produsse i suoi effetti e restò intatta fin quando, nel 2008, il ministro della Salute del governo Prodi, Livia Turco, ne riscrive le linee guida. Due le novità introdotte: il sì alla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto sull’embrione da impiantare in utero (prima vietata, eccetto la diagnosi preimpianto di solo tipo osservazionale) e la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) anche per le coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, in particolare virus Hiv ed epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni sono assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla fecondazione assistita.