MILANO – Non ci sono prove che Silvio Berlusconi fosse al corrente della minore età di Ruby e comunque, i fatti di cui è stato accusato risalgono a prima delle legge del 2012 (Severino) che lo avrebbe ritenuto responsabile anche nella sua “inconsapevolezza”. Inoltre, l’ex Cavaliere nella sua qualità di Presidente del Consiglio, è vero che telefonò più volte ma «non costrinse» i funzionari della Questura a consegnare Ruby Rubacuori nelle mani di Nicole Minetti. Li convinse insomma, nell’ipotesi di «subire in seguito un ingiusto danno».
Così scrivono nella motivazione di oltre trecento pagine i giudici della seconda sezione d’appello, presidente Enrico Tranfa, che il 18 luglio assolsero Silvio Berlusconi dalla clamorosa condanna in primo grado a 7 anni di reclusione per concussione e prostituzione minorile. Secondo i giudici non è in discussione il “fatto storico” che consenti alla Procura di chiedere il giudizio immediato per l’ex presidente del Consiglio: Ruby era effettivamente minorenne, si prostituiva e si prostituì anche ad Arcore, dormendo almeno due notte nella casa di Berlusconi. «Deve in conclusione convenirsi con il Tribunale – scrivono infatti i giudici – sul fatto che sia stata acquisita prova certa dell’esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate cui partecipò Karima El Mahroug». Otto serate in tutto «in occasione delle quali la giovane marocchina si fermò a dormire almeno due volte presso la residenza del presidente del consiglio».
Secondo i giudici «la prova dell’effettivo coinvolgimento di Karima El Mahroug nell’attività di natura prostitutiva deriva dalla considerazione unitaria di una serie di gravi, precisi e convergenti elementi indiziari». E’ vero anche che Berlusconi la pagò profumatamente, però «trattandosi di giudicare di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge del primo ottobre 2012 non può trovare applicazione l’estensione della punibilità anche ai casi di ignoranza colposa dell’età della vittima…il dolo (generico) del reato implica quindi la dimostrazione della consapevolezza della minore età della parte offesa». «Con ciò premesso deve convenirsi con la difesa che la conoscenza della minore età della persona offesa da parte di Silvio Berlusconi all’epoca dei fatti è circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio».
Quanto all’accusa di concussione, se i giudici di primo grado ritennero che il capo di Gabinetto della questura Pietro Ostuni fu vittima di una «forte coazione psicologica», tale per cui sarebbe stato «costretto (e non meramente indotto)» a dare direttive per affidare Ruby a Nicole Minetti, la Corte d’Appello «ritiene per contro che non sussiste prova degli elementi costitutivi del reato di concussione…non vi è prova in particolare della ascrivibilità a Silvio Berlusconi di una condotta costrittiva nei confronti del dottor Ostuni mediante minaccia di un danno ’contra ius’». Inoltre i giudici non hanno ravvisato «prova di alcun vantaggio indebito di Ostuni nell’accedere alle richieste di Berlusconi».
Infine i giudici, legano l’assoluzione di Berlusconi alla posizione dell’ex direttore del Tg4 Rmilio Fede, lui sì consapevole della minore età di Ruby. Circostanza che però non dimostra che informò l’allora presidente del Consiglio. Il fatto quindi «non sussiste» per la concussione e «non costituisce reato» per la prostituzione minorile. Facile prevedere che ora la Procura ricorrerà in Cassazione.